In data 25 luglio 2025 Banca d’Italia ha pubblicato i seguenti provvedimenti che estendono ai prestatori di servizi in cripto-attività autorizzati ai sensi dell’art. 59 lettera a) del Regolamento UE 1114/2023 (MICAR) cd. Crypto-Asset Service Providers (CASP), gli obblighi contenuti nelle:
– Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 (documento integrale);
– Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019 (documento integrale).
I provvedimenti sono stati adottati a seguito della consultazione pubblica condotta da Banca d’Italia dal 15 gennaio al 17 marzo 2025, il cui esito è stato pubblicato nel relativo resoconto (documento integrale).
Entrambe le Disposizioni sono state estese ai CASP senza introdurre ulteriori modifiche rispetto ai testi attualmente vigenti.
I suddetti provvedimenti entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quindi a partire dal mese di ottobre 2025.
L’intervento normativo discende dall’esigenza di dare attuazione alle modifiche apportate al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (decreto antiriciclaggio) dal decreto legislativo n. 204 del 27 dicembre 2024 di adeguamento al regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività e di modifica della Direttiva (EU) 2015/849 (c.d. Transfer of Funds Regulation recast – TFR recast).
Il decreto ha modificato il decreto antiriciclaggio per:
– includere i prestatori di servizi per le cripto-attività tra gli intermediari finanziari di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto;
– attribuire alla Banca d’Italia i compiti di vigilanza in materia antiriciclaggio su questa nuova categoria di intermediari.
Le Disposizioni sull’organizzazione e controlli interni potrà essere calibrata dai CASP – come già avviene per le altre categorie di intermediari vigilati – in funzione della complessità operativa e dimensionale e dell’esposizione al proprio rischio di riciclaggio.
L’estensione delle Disposizioni sull’organizzazione e controlli interni ai CASP determina l’imposizione dell’obbligo di trasmettere alla Banca d’Italia la segnalazione annuale antiriciclaggio, nonché la relazione annuale antiriciclaggio, comprensiva dell’autovalutazione dei rischi. Per i soggetti operativi dal 2025, le prime scadenze sono fissate al 30 marzo 2026 e al 30 aprile 2026
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