In data 28 dicembre 2023 Banca d’Italia ha pubblicato il documento “Piani d’azione degli intermediari non bancari in merito all’integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali: principali evidenze e buone prassi” (documento integrale), con cui intende illustrare le principali evidenze emerse dall’analisi condotta sui piani di azione trasmessi a marzo 2023 dagli intermediari finanziari non bancari, nonché fornire un aggiornamento delle best practices per proporre esempi utili per il progressivo allineamento alle aspettative di vigilanza in materia.

Dall’analisi dei Piani di azione Banca d’Italia ha individuato 5 aree tematiche (Governance, Modello di business e strategia, Sistema organizzativo e processi operativi, Sistema di gestione dei rischi e basi dati, Informativa al mercato) e per ognuna individua un elenco non esaustivo di iniziative per le quali è stato possibile individuare “buone prassi”.

In via generale, si rileva che l’Autorità richiede un maggior grado di dettaglio nella descrizione delle iniziative programmate, anche con riferimento alle informazioni sulle risorse umane e sugli investimenti finanziari necessari per realizzare il piano di azione, nonché in relazione ai tempi di realizzazione delle iniziative.

Ferma restando la possibilità di allinearsi alle Aspettative di Vigilanza anche seguendo altre modalità, le best practices rappresentano utili indicazioni per capire cosa in concreto si aspetta Banca d’Italia.

Anche a livello europeo le tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) continuano ad essere dibattute e la relativa normativa è in continua crescita.

Da ultimo, si segnala che in data 18 gennaio 2024 EBA ha posto in pubblica consultazione, fino al fino al 18 aprile 2024, le Linee guida sulla gestione dei rischi ESG (documento integrale), i quali devono essere integrati nel quadro generale di gestione del rischio, considerando il loro ruolo di potenziali fattori scatenanti delle altre categorie tradizionali di rischi finanziari (tra cui i rischi di credito, di mercato, operativi, di reputazione, di liquidità).

In particolare, le linee guida in consultazione specificano le disposizioni di governance che gli enti devono adottare in conformità all’articolo 87a(1) e all’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive—CRD come modificata dalla proposta di direttiva CRD VI):

– gli standard minimi e le metodologie di riferimento per l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ambientali, sociali e di governance;
– i criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’impatto dei rischi ESG sul profilo di rischio e sulla solvibilità delle istituzioni nel breve, medio e lungo periodo;

– il contenuto dei piani che l’organo di gestione deve predisporre ai sensi dell’articolo 76, par. 2, CRD, i quali includono scadenze specifiche e obiettivi intermedi quantificabili e tappe fondamentali al fine di monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti dai fattori ESG.

Tra le altre cose, secondo le linee guida, la valutazione della rilevanza dei rischi ESG dovrebbe essere prevista nelle procedure interne su orizzonti temporali di breve (meno di 3 anni), medio (da 3 a 5 anni) e lungo termine, compreso un orizzonte temporale di almeno 10 anni.