Nella GU dell’UE serie L del 20 dicembre 2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2859 che istituisce un punto di accesso unico europeo (cd. ESAP  – European Single Access Point)  che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (documento integrale).

In particolare, entro il 10 luglio 2027 l’ESMA deve istituire e gestire l’ESAP per fornire un accesso elettronico centralizzato alle:

– informazioni rese pubbliche a norma degli atti legislativi dell’UE, elencati nell’allegato dello stesso Regolamento o a norma di qualsiasi altro atto dell’UE giuridicamente vincolante che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP;

– informazioni che qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro sceglie di rendere accessibili su base volontaria a decorrere dal 10 gennaio 2030.

Nella medesima gazzetta ufficiale dell’UE sono stati pubblicati anche i seguenti documenti che modificano alcuni Regolamenti e Direttive europee nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della sostenibilità al fine di armonizzare gli obblighi di informativa per le informazioni pubbliche accessibili tramite l’ESAP:

– Regolamento (UE) 2023/2869 che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (documento integrale);

– Direttiva (UE) 2023/2864 che modifica talune direttive per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (documento integrale).

A titolo esemplificativo, potranno essere resi accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP):

– l’elenco di tutte le imprese di investimento dell’UE e le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui le imprese di investimento hanno eseguito ordini di clienti nell’anno precedente ex artt. 5, par. 3 e 27, par. 6 della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II);

– l’elenco dei GEFIA autorizzati e relativi FIA gestiti e/o commercializzati nell’UE e l’autorità competente per ciascun GEFIA ex art. 7, par. 5, co. 2 della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (FIA);

– le informazioni sulle politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi di investimento, sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle politiche di remunerazione, sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili ex art. 3, parr. 1 e 2, art. 4 parr. 1, 3, 4 e 5, art. 5, par. 1 e art. 10, par. 1, lett. d) del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR);

– l’elenco degli internalizzatori sistematici UE, il registro di derivati soggetti all’obbligo di negoziazione e le decisioni di imporre un divieto o restrizione alla commercializzazione, vendita o distribuzione di determinati strumenti finanziari ex art. 15, par. 1, co. 2, art. 34 e art. 42, par. 5 del Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.