In data 1° giugno 2023 Consob ha pubblicato il Regolamento in materia di servizi crowdfunding  (documento integrale), che contiene tra l’altro la disciplina per ottenere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.

Si ricorda infatti che a partire dall’11 novembre 2023 potranno infatti operare in Italia solo i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione ex art. 12, Regolamento (UE) 2020/1503 (cd. Regolamento CF).

Ciò vale anche per gli altri intermediari (banche, imprese di investimento, istituti di pagamento e di moneta elettronica, intermediari finanziari ex art. 106 TUB) che intendono gestire direttamente una piattaforma di crowdfuding, congiuntamente allo svolgimento delle attività tipiche.

A tal fine Consob ha reso disponibile un file compilabile da utilizzare nella predisposizione della domanda di autorizzazione  (documento integrale).

Ai fini della predisposizione della domanda di autorizzazione, Consob invita a considerare anche gli Orientamenti in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding di Banca d’Italia posti in pubblica consultazione in data 17 maggio 2023 (documento integrale).

Tali Orientamenti indicano le aspettative della Banca d’Italia sulle modalità con cui i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero uniformarsi alle previsioni in materia di governo societario, controlli interni, valutazione dell’idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti contenute nel  Regolamento CF e nei regolamenti delegati.

Gli Orientamenti si sono resi necessari in quanto in relazione alla disciplina su governo societario e controllo interni, valutazione dell’idoneità degli esponenti (ossia le persone fisiche responsabili della gestione del fornitore dei servizi di crowdfunding) e due diligence sui titolari dei progetti (ossia i soggetti che reperiscono fondi tramite una piattaforma di crowdfunding), la disciplina europea prevede per lo più principi di carattere generale.

Con particolare riferimento all’articolazione del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno, gli Orientamenti chiariscono che i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding devono almeno istituire funzioni di controllo di secondo livello, anche accentrate in un’unica funzione, mentre l’istituzione di controlli di terzo livello deve essere valutata in base al principio di proporzionalità.

Una deroga all’istituzione di specifiche funzioni di controllo è consentita solo ai fornitori specializzati, di ridotte dimensioni, che svolgono esclusivamente attività di investment-based crowdfunding, nei quali i compiti di controllo possono essere attribuiti a un componente dell’organo di amministrazione in possesso di professionalità e competenze adeguate.

In ogni caso, gli Orientamenti precisano che è possibile esternalizzare a soggetti terzi funzioni operative importanti, purché il fornitore di servizi di crowdfunding individui all’interno della propria organizzazione aziendale un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate provvisto delle competenze necessarie.

La consultazione rimarrà aperta fino al 16 giugno 2023.