Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2022, n. 55 recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (documento integrale).

Il suddetto provvedimento prevede l’implementazione e reca la disciplina del Registro dei titolari effettivi al fine di prevenire  e  contrastare  l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, l’art. 3 del decreto stabilisce che gli  amministratori  delle  imprese  dotate   di   personalità giuridica e il fondatore, ove in  vita,  oppure  i  soggetti  cui  è attribuita  la  rappresentanza  e  l’amministrazione  delle   persone giuridiche private, nonché il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunicano all’ufficio del registro delle  imprese della Camera di commercio territorialmente competente  i  dati  e  le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi del decreto  antiriciclaggio,  per  la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma  del  registro delle imprese.

Il provvedimento è in vigore dal 9 giugno 2022.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni devono però aspettare ulteriori provvedimenti.

In particolare, si attende la pubblicazione delle specifiche tecniche del formato  elettronico  della comunicazione  unica   d’impresa che saranno   adottate   con   decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia entro l’8 agosto 2022.

Nonché la pubblicazione del provvedimento del Ministero  dello  sviluppo  economico  che  attesta l’operatività del  sistema  di  comunicazione  dei  dati  e   delle informazioni sulla titolarità effettiva, che dovrà avvenire sempre entro l’8 agosto 2022 e in ogni caso successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico di cui all’articolo 11, comma 3, all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 1  e all’entrata in vigore del sopracitato decreto dirigenziale.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni saranno quindi effettuate  entro  i sessanta giorni successivi alla pubblicazione  del  provvedimento attestante l’operatività del sistema di comunicazione.

I soggetti obbligati  ex art. 3 del Decreto Antiriciclaggio,  previo  accreditamento,   accedono   alla   sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese,  per  la consultazione  dei  dati  e  delle  informazioni  sulla   titolarità effettiva  a  supporto  degli  adempimenti   concernenti   l’adeguata verifica della clientela.

La  richiesta  di  accreditamento  deve essere presentata dal  soggetto obbligato alla Camera  di  commercio  territorialmente  competente secondo quanto indicato dal presente provvedimento.

Il provvedimento disciplina infine le modalità di accesso alle informazioni da parte del pubblico.