Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 è stata pubblicata la Legge 9 marzo 2022, n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, (documento integrale) che ha esteso il catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, nel suddetto decreto legislativo sono stati inseriti gli artt. 25-septiesdecies “Delitti    contro il patrimonio culturale” e 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Tale aggiornamento segue l’inserimento nel Codice Penale, ad opera della medesima legge, del Titolo VIII-bis “Dei delitti contro il patrimonio culturale”.

In particolare, gli articoli del codice penale, per i quali è prevista la responsabilità dell’ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, richiamati da nuovo art. 25-septiesdecies sono:

  • art. 518-novies “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”;
  • art. 518-decies “Importazione illecita  di  beni  culturali”;
  • art. 518-undecies “Uscita o   esportazione   illecite   di   beni culturali”;
  • art. 518-duodecies “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento  e  uso  illecito di beni culturali o paesaggistici”;
  • art. 518-quaterdecies “Contraffazione di opere d’arte”;
  • art. 518-bis “Furto di beni culturali”;
  • art. 518-ter “Appropriazione indebita di beni culturali”;
  • art. 518-quater “Ricettazione di beni culturali”
  • art. 518-octies “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”.

Per i suddetti reati il D. Lgs. n. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da cento  a  novecento quote, nonché le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Mentre il nuovo art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001 richiama i seguenti reati del codice penale:

  • Art. 518-sexies “Riciclaggio di beni culturali”;
  • Art. 518-terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

I suddetti reati sono puniti dal D. Lgs. n. 231/2001 con una sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote, nonché nel caso in cui l’ente o  una  sua  unità  organizzativa  venga  stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti con la  sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Si ricorda che l’importo di una quota va da un minimo di euro 258.23 ad un massimo di euro 1549.37 e che le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001 comprendono: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la  sospensione  o  la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il  divieto  di  contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione  da  agevolazioni,  finanziamenti,  contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’aggiornamento è in vigore dal 23 marzo 2022.