Nel mese di aprile 2021 Banca d’Italia ha inteso porre l’attenzione dei soggetti vigilati, tra cui SGR, SICAF, SICAV e SIM, alle comunicazioni della Financial Action Task Force (FATF—GAFI) in tema di operatività con paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (documento integrale).

In particolare, il GAFI, al termine delle riunioni tenutesi nel mese di febbraio 2021, ha emanato un comunicato che conferma l’inserimento della Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK) e dell’Iran nella lista dei Paesi ad alto rischio (documento integrale). Con rifermento ai suddetti Paesi,  lo scorso anno erano già state evidenziate le manchevolezze nei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e la conseguente necessità per gli intermediari vigilati di applicare adeguate contromisure in relazione ai rapporti e alle operazioni con gli stessi.

Si evidenzia che Iran e DPRK sono considerati paesi ad alto rischio per la stessa UE in quanto sono inclusi nella lista europea dei paesi terzi ad alto rischio, elaborata e aggiornata dalla Commissione europea con proprio regolamento delegato. Di conseguenza, Banca d’Italia ricorda che anche gli intermediari italiani devono sottoporre ad adeguata verifica rafforzata l’operatività svolta con soggetti comunque riconducibili a questi paesi.

Le modalità di  esecuzione  degli  obblighi  di   adeguata   verifica rafforzata della clientela sono disciplinate dall’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2007, il cui comma 4-bis prevede ulteriori disposizioni, oltre a quanto previsto nel precedente comma 1, che gli intermediari devono rispettare nel caso di  rapporti  continuativi, prestazioni professionali e  operazioni che coinvolgono  paesi terzi ad alto rischio.

La disciplina di riferimento è poi completata dalle misure rafforzate previste dalla Parte Quarta, Sezioni I e II, delle Disposizioni Banca d’Italia del 30 luglio 2019, in materia di adeguata verifica della clientela.

Con il presente avviso pertanto  Banca d’Italia invita gli intermediari ad assicurare un accurato monitoraggio dell’operatività con controparti attive in Iran e DPRK, commisurando tempi e modalità dei controlli al rischio effettivo delle relazioni, nonché a fornire un’adeguata informativa alla stessa Autorità in merito all’operatività intrattenuta con i paesi ad alto rischio nell’ambito dell’esercizio annuale di autovalutazione, secondo quanto indicato dalle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019.