Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.177 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, c.d. Direttiva PIF (documento integrale).

In particolare, si segnala l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Innanzitutto, sono stati inseriti nell’art. 24, D.Lgs. 231/2001 i reati di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e frode ai danni del fondo europeo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986, mentre nell’art. 25 dello stesso Decreto i reati di peculato ex art. 314, co. 1 c.p. e peculato mediante profitto dell’errore altrui ex art. 316 c.p. . Con riferimento a quest’ultimo viene, inoltre, preso in considerazione il reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea.

La principale novità riguarda, però, l’ampliamento dei reati tributari di cui all’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, i quali, si ricorda, hanno visto il loro ingresso nel catalogo dei reati 231 nel mese di dicembre 2019. In particolare, sono stati inseriti i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e compensazione indebita ex artt. 4, 5 e 10-quater D.Lgs. 74/2000, se la frode IVA ha carattere transazionale e l’evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.

Con riferimento ai reati tributari, viene modificata anche la disciplina del tentativo. Infatti, il nuovo art. 6, D.Lgs. 74/2000 prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato, e non solo consumato, per i reati fiscali di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) che “sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.

Da ultimo si segnala che il D.Lgs. n. 75/2020 ha introdotto l’articolo 25-sexiesdecies nel D.Lgs. 231/2001 in materia di contrabbando ex D.P.R. 43/1973, allargato la responsabilità in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione ex art. 24 del Decreto 231 anche ai casi di danneggiamento dell’Unione Europea, nonché apportato una serie di modifiche al codice penale e ad altre leggi speciali che interessano ancora il catalogo dei reati 231. Tra questi si segnalano le modifiche agli artt. 316, 316-ter, 319-quater, 322-bis, 640, co. 2 n. 1 c.p. in materia di peculato mediante profitto dell’errore altrui, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, induzione indebita a dare o promettere utilità e peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri e truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.

In conclusione, il continuo ampliamento del catalogo dei reati 231 aumenta il rischio per gli enti di incorrere in ipotesi di responsabilità amministrativa, e nel danno economico e reputazionale che ne consegue, in mancanza di un solido sistema dei controlli. È pertanto necessario   effettuare un’attività di risk assessment per stabilire la rilevanza dei nuovi reati per l’ente al fine di valutare l’aggiornamento dei Modelli organizzativi.

Le modifiche introdotte sono in vigore dal 30 luglio 2020.