In data 4 febbraio 2020 Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica riguardante le disposizioni sulle segnalazioni statistiche periodiche per le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell’Albo previsto dall’art. 106 TUB, contenute nel documento “Segnalazioni relative alle società fiduciarie” (documento integrale).

Scopo di tali segnalazioni è di consentire di disporre di informazioni strutturate sulla dimensione operativa e sul grado di esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo delle singole società fiduciarie in funzione della tipologia della clientela, dei prodotti/servizi offerti, dei fattori di rischio geografico domestico e internazionale.

In particolare, le segnalazioni, aventi periodicità annuale, saranno suddivise in 3 sezioni relative a informazioni sull’attività fiduciaria, stato patrimoniale (suddiviso in attivo e passivo) e conto economico.

In merito all’attività fiduciaria, tra le altre cose, si richiede di distinguere il numero dei clienti che si rivolgono alla società per l’attività di “amministrazione fiduciaria”, intesa come l’amministrazione di beni (es. mobili, immobili, titoli, patrimoni) per conto di terzi, con o senza l’intestazione fiduciaria degli stessi, l’interposizione nell’esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, nonché la rappresentanza di azionisti e obbligazionisti, da quelli che vi ricorrono per “servizi diversi”, quali, per esempio, la revisione contabile, l’account aggregation, il servizio di organizzazione aziendale e il servizio di consulenza se autonomamente contrattualizzato. In ogni caso, per ciascun cliente deve essere precisata la natura (persona fisica o giuridica) e la residenza geografica.

Inoltre, le società dovrebbero indicare la classificazione della clientela per profilo di rischio antiriciclaggio (alto, medio, basso) assegnato dalla società all’esito del processo di adeguata verifica, nonché evidenziare le ipotesi di clienti a cui la normativa antiriciclaggio impone presidi di controllo rafforzati e di quelli potenzialmente a rischio alto (es. persone politicamente esposte, clienti riconducibili a strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale).

Per quanto riguarda, invece, le informazioni su stato patrimoniale e conto economico, i dati da fornire dovrebbero essere sintetici,  tenendo conto dell’utilizzo da parte delle società fiduciarie di schemi e criteri di redazione di bilancio differenti, ossia sulla base delle norme del codice civile e delle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità oppure sulla base del provvedimento della Banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”, nonché delle finalità delle presenti segnalazioni.

A titolo esemplificativo, con riferimento allo stato patrimoniale sarebbero richieste informazioni su patrimonio e capitale sociale, crediti verso la clientela e le società del gruppo, mentre con riferimento al conto economico sarebbero richieste informazioni su risultato economico dell’esercizio, commissioni attive per diversa tipologia di attività svolta dalla fiduciaria e altre componenti di reddito, quali commissioni passive, interessi netti e spese per il personale.

Le nuove segnalazioni decorrerebbero dalla data di riferimento del 31 dicembre 2020.