La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ed in particolare l’art. 1, comma 1070 ha introdotto nel decreto legislativo n. 38/2005 un nuovo articolo 2-bis, in base al quale i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci i principi contabili internazionali, possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Banca d’Italia il 15 marzo scorso ha, quindi, fornito indicazioni sulle disposizioni da seguire per la predisposizione dei bilanci da parte degli intermediari che intendono disapplicare i principi contabili internazionali fin dal bilancio riferito all’esercizio chiuso o in corso al 31/12/2018.

Il 19 aprile l’Autorità, invece, ha pubblicato una comunicazione (documento integrale) con la quale vengono forniti chiarimenti sulle modalità di compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza, anche con il fine di assicurare un sufficiente grado di comparabilità fra le segnalazioni prodotte dagli intermediari che applicano le regole nazionali e quelle segnalate secondo la logica IAS/IFRS.

In particolare nella nota tecnica è presente un raccordo fra le definizioni e le regole di rilevazione stabilite dalle disposizioni contabili nazionali e quelle previste dalle circolari segnaletiche.

Ad esempio si rileva che non vanno segnalate: a) le voci/sottovoci relative ai crediti “impaired” acquistati o originati e a quelle riferite a stadi di rischio di credito (es. trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito), ai sensi dell’IFRS 9; b) le voci patrimoniali e di conto economico relative alle attività materiali e immateriali valutate al fair value.

La nota, inoltre, fornisce regole generali da seguire per la segnalazione di alcune fattispecie (factoring, leasing finanziario, cartolarizzazioni, PCT e operazioni assimilate) sulla base degli schemi vigenti. A tale riguardo si precisa che per le cartolarizzazioni si applicano i criteri di derecognition previsti dalle disposizioni contabili nazionali. Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione proprie sia il “servicer” sia l’“originator”, segnalano le voci previste negli schemi segnaletici vigenti.

Si rileva, infine, che gli intermediari che intendono adottare le disposizioni contabili nazionali sono tenuti a comunicarlo a Banca d’Italia, nel più breve tempo possibile. Gli intermediari accentrati, lo comunicano al competente Servizio di vigilanza dell’Amministrazione centrale, mentre gli intermediari decentrati alla Filiale competente per le funzioni di vigilanza.