Lo scorso 22 marzo 2019 il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione—terminata in data 20 aprile 2019— lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva AML), che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (documento integrale).

Il suddetto documento intende modificare e integrare il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come già modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, allo scopo di recepire la V Direttiva AML.

Innanzitutto, si nota un ampliamento del novero dei soggetti obbligati, tra i quali vengono inclusi i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere o i prestatori di servizi di portafoglio digitale. In relazione ai prestatori di servizi relativi all\’utilizzo di valuta virtuale, si segnala che il D.Lgs. 90/2017, anticipando l’orientamento del legislatore europeo, aveva già inserito questi ultimi tra i soggetti obbligati “limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”, limitazione venuta meno nello schema di decreto.

Tra le novità principali spiccano le modifiche relative alla titolarità effettiva.

In particolare, lo schema di decreto propone l’integrazione dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 231/2007 sui criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, ossia della persona fisica o delle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell\’ente ovvero il relativo controllo.

La modifica riguarda nello specifico il comma 4 dell’art. 20 del decreto antiriciclaggio, il quale prevede il criterio residuale per l’individuazione del titolare effettivo nel caso in cui l\’applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, individuandolo, attualmente, nella persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Lo schema di decreto legislativo propone, invece, di aggiungere il riferimento ai poteri di rappresentanza legale e rende tale criterio valido non solo per le società, ma anche per tutti i clienti comunque diversi dalle persone fisiche.

Inoltre, viene specificato al comma 6 dello stesso articolo che, nel caso in cui sia utilizzato il criterio residuale per l’individuazione del titolar effettivo, deve essere tenuta traccia dell’impossibilità oggettiva all’esecuzione ovvero al completamento del processo di verifica dell’identità del medesimo.

Infine, in tema di cartolarizzazione e crediti ceduti. All’articolo 3, D.Lgs. n. 231/2007 è proposta, infatti, l’aggiunta del comma 2-bis, il quale prevede che, nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità, provvedono all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società.