Banca d’Italia, il 31 luglio 2018, ha pubblicato in consultazione le disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio, ai sensi dell’art. 34, co. 3, del d.lgs 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017 (documento integrale).

Si rileva che l’Autorità prevede la possibilità di scegliere la modalità con cui rendere disponibili i dati e le informazioni. Gli intermediari, infatti, possono:

a) limitarsi ad estrarre i dati dal sistema di conservazione prescelto (sistema contabile-gestionale già in uso), sulla base delle specifiche tecniche e degli standard presenti nell’allegato 1 delle disposizioni. Tale allegato definisce, infatti, le tipologie di estrazioni, i campi informativi richiesti per ciascuna estrazione, la struttura e la codifica utilizzata per ogni campo informativo richiesto, le principali chiavi di ricerca da utilizzare per le estrazioni, nonché le modalità di presentazione dei dati e delle informazioni.

b) decidere di avvalersi di archivi dedicati (c.d. “archivi standardizzati”), tra cui quelli già istituiti alla data di entrata in vigore del D.lgs. 90/2017, conformi agli standard previsti dall’allegato 2.

Gli intermediari, quindi, possono continuare ad utilizzare l’Archivio Unico Informatico, e in un’ottica di economicità, le disposizioni in consultazione non apportano modifiche di rilievo alla struttura fisica dell’AUI e agli standard informatici già in uso. Gli standard tecnici (allegato 2) e le causali analitiche delle operazioni (allegato 3), infatti, sono simili a quelli della previgente normativa.

La novità è rappresentata dall’importo che determina la registrazione delle operazioni all’interno dell’archivio, infatti, le disposizioni stabiliscono una soglia di importo unitario pari o superiore a euro 5.000 (mentre in precedenza la soglia era di 15.000 euro) al di sotto della quale i dati relativi alle operazioni non devono essere resi disponibili con modalità standardizzate alle Autorità (art. 6, co. 1, lettera b). Il documento in consultazione, inoltre, elimina l’obbligo di individuazione delle operazioni frazionate, così risolvendo in radice le problematiche applicative legate a tale tipologia di operazioni.

Banca d’Italia specifica che gli intermediari sono esentati dall’utilizzare le modalità standardizzate per i dati e le informazioni relativi a rapporti con specifiche tipologie di clientela a basso rischio, e di conseguenza non devono “registrare” operazioni e rapporti relative a intermediari bancari e finanziari di cui all’art.  3, co. 2, del decreto antiriciclaggio, (con alcune eccezioni), a intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e alla tesoreria provinciale dello Stato o Banca d’Italia.

Il termine di registrazione rimane invariato, infatti i destinatari completano l’acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi di conservazione informatizzati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall’instaurazione del rapporto continuativo, dall’esecuzione dell’operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

Si evidenzia, infine, che le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2019, mentre le osservazioni e i commenti al documento possono essere inviati entro il 1° ottobre 2018.