Con la delibera del 22 marzo 2017 n. 19925 (link al documento), CONSOB ha approvato le modifiche le modifiche ai regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché al regolamento in materia di operazioni con parti correlate. Tali modifiche si sono rese necessarie al fine di dare attuazione al regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato (“MAR”), allineando in tal modo la normativa nazionale di secondo livello alla disciplina europea, direttamente applicabile.

Le principali modifiche hanno riguardato il Regolamento Emittenti CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”) e hanno comportato l’abrogazione o la sostituzione di tutte quelle disposizioni incompatibili con l’impianto normativo europeo.

Di particolare rilevanza è la disposizione aggiunta dal nuovo art. 144-bis.1 del Regolamento Emittenti, la quale esclude espressamente dagli abusi di mercato le operazioni di acquisto di azioni proprie e stabilizzazione, se effettuate nel rispetto delle condizioni  di cui all’art. 5 della MAR. Per quanto riguarda, invece, le ipotesi non incluse da quest’ultima norma, il nuovo art. 114-bis.2 del Regolamento Emittenti rinvia al proprio allegato 3F per le modalità e i termini delle comunicazioni delle operazioni aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari.

Si sottolinea, inoltre, l’intera sostituzione del Capo II, Parte III, Titolo VII del Regolamento Emittenti. In particolare, la CONSOB ha esercitato la facoltà di cui all’art. 19, par. 9 della MAR innalzando da 5.000 a 20.000  euro la soglia il cui superamento determina l’obbligo di comunicazione per le operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dai soggetti rilevanti (partecipazione di almeno il 10%), nonché dalle persone strettamente collegate ad esse.

Tra le novità relative al Regolamento Emittenti, vi sono anche le modifiche al Titolo in materia di “Informazione societaria”, nel quale, in particolare, è stato aggiunto l’art. 78-bis sulla trasparenza delle deliberazioni, è stato sostituito l’art. 109 sull’informazione su eventi e circostanze rilevanti ed è stato aggiunto l’art. 109-ter, il quale disciplina le ipotesi in cui l’emittente può ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni su eventi e circostanze rilevanti, al fine di non pregiudicare i propri interessi legittimi.

In merito alle modifiche al Regolamento Mercati adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, sono state abrogate le norme in tema di prassi di mercato (art. 40) e di manipolazione del mercato (art. 43) e sostituite mediante rinvio alle disposizioni della MAR, mentre nel Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, sono stati introdotti i riferimenti alla disciplina europea (in particolare agli artt. 5, 6, 7, 13).

Infine, si segnala che CONSOB, allo scopo di fornire alcuni chiarimenti in merito all’operatività della nuova disciplina, ha pubblicato in consultazione la proposta di adozione di due comunicazioni recanti l’adozione delle Guide Operative relative alla “Gestione delle Informazioni privilegiate” e alle “Raccomandazioni di investimento” (link al documento). La procedura di consultazione  si concluderà il 6 giugno 2017.