Nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 è stata pubblicata la Delibera n. 23597 adottata dalla CONSOB in data 4 giugno 2025, con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della CONSOB”, in attuazione dell’articolo 24 della legge 262/2005 (documento integrale).
Tra le principali novità introdotte dal Regolamento figura l’istituzione della “procedura degli impegni”, prevista dall’articolo 196-ter del Testo Unico della Finanza (TUF).
Ispirata a modelli già adottati da altre autorità europee, tale procedura mira a promuovere un rapporto più collaborativo tra soggetto vigilato e autorità di vigilanza, incentivando una gestione proattiva delle criticità e un miglioramento strutturale dei comportamenti aziendali.
In particolare, la Procedura consentirà ai soggetti destinatari di un procedimento sanzionatorio di presentare una proposta di impegni finalizzata a rimuovere le criticità rilevate e a evitare l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Secondo quanto dichiarato dalla stessa CONSOB, infatti l’introduzione di questo nuovo strumento permetterà una notevole riduzione dei tempi dei procedimenti sanzionatori, che passeranno in media da circa 350 giorni a meno di 90, con benefici in termini di certezza giuridica, rapidità e riduzione dei costi.
Il soggetto interessato potrà presentare la proposta di impegni entro 30 giorni dalla notifica degli addebiti (con la possibilità di integrare l’istanza nei 30 giorni successivi).
Successivamente, la CONSOB esaminerà la proposta secondo criteri precisi, tra cui:
– gravità della condotta valutata in base alla natura, durata e numero delle violazioni, al danno arrecato;
– precedenti sanzionatori o mancato rispetto di impegni già assunti, che indicano recidiva o inaffidabilità;
– pertinenza e adeguatezza delle misure proposte nel rimuovere i rischi per gli investitori e per il mercato.
In caso di approvazione, la CONSOB pubblicherà la proposta sul proprio sito, concludendo il procedimento sanzionatorio senza l’applicazione di sanzioni.
Tuttavia, l’Autorità si riserva la facoltà di riaprire il procedimento sanzionatorio anche dopo l’approvazione degli impegni nei seguenti casi:
– cambia in modo rilevante la situazione di fatto su cui si basava la decisione;
– il proponente non rispetta gli impegni assunti;
– la decisione si fondava su informazioni false, incomplete o fuorvianti fornite dal proponente.
Tra le altre, qualora il procedimento sanzionatorio venga riaperto a seguito del mancato rispetto degli impegni resi obbligatori dalla Commissione, il limite massimo della sanzione amministrativa è aumentato del 10%.
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 13 giugno 2025 e si applica sia ai procedimenti avviati dopo tale data, sia a quelli già in corso, purché non ancora conclusi.
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