In data 10 giugno 2025 la Commissione Europea ha annunciato attraverso un comunicato stampa (documento integrale) il prossimo aggiornamento dell’elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi considerate ad alto rischio in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (documento integrale).
In particolare l’aggiornamento, si inserisce nell’ambito delle misure previste dalla normativa europea e riflette l’impegno dell’Unione a garantire un’azione coerente ed efficace contro i flussi finanziari illeciti e le minacce transfrontaliere connesse alla criminalità organizzata e al terrorismo. Con la nuova revisione, dieci nuove giurisdizioni sono state aggiunte all’elenco dei paesi ad alto rischio, a causa delle carenze strategiche riscontrate nei rispettivi sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Queste sono;
– Algeria,
– Angola,
– Costa d’Avorio,
– Kenya,
– Laos,
– Libano,
– Monaco,
– Namibia,
– Nepal
– Venezuela.
A seguito di questo aggiornamento le entità finanziarie e gli altri soggetti obbligati nell’UE dovranno applicare misure di due diligence rafforzata per tutte le operazioni che coinvolgono tali giurisdizioni.
Parallelamente, otto giurisdizioni sono state rimosse dall’elenco, poiché ritenute conformi agli standard europei e internazionali grazie ai progressi compiuti nell’attuazione dei rispettivi piani d’azione. Queste sono;
– Barbados,
– Gibilterra,
– Giamaica,
– Panama,
– Filippine,
– Senegal,
– Uganda
– Emirati Arabi Uniti.
L’elenco è stato elaborato in coerenza con il lavoro Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), organismo globale per la definizione degli standard in materia AML/CFT. In qualità di membro fondatore del GAFI, l’Unione Europea mantiene un costante allineamento con l’elenco delle giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato elaborato dallo stesso GAFI. Infatti, nel rivedere l’elenco, la Commissione ha condotto una valutazione tecnica approfondita, basata sia su dati forniti dal GAFI, sia su osservazioni provenienti da stakeholder europei, autorità nazionali e missioni locali.
Come previsto dall’articolo 9 della Quarta Direttiva Antiriciclaggio (AMLD IV), l’elenco aggiornato sarà formalizzato tramite regolamento delegato, Il regolamento entrerà in vigore solo dopo l’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, che avranno un mese di tempo – prorogabile di un ulteriore mese – per sollevare eventuali obiezioni.
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