In data 26 febbraio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi” (documento integrale).

In particolare, la suddetta direttiva modifica la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che disciplina i gestori di fondi speculativi, fondi di private equity, fondi di debito privato, fondi immobiliari e altri fondi di investimento alternativi nell’UE, e la direttiva 2009/65/CE sugli  organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ossia i fondi di investimento classici al dettaglio armonizzati a livello dell’UE (es. i fondi comuni di investimento e le società di investimento).

Tra le novità, si segnala che la nuova direttiva intende modificare la direttiva 2011/61/UE al fine di armonizzare le norme rivolte ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono FIA che concedono prestiti, nonché chiarire le norme applicabili ai GEFIA che delegano le loro funzioni a terzi, assicurare la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia, migliorare l’accesso transfrontaliero ai servizi di depositario, ottimizzare la raccolta dei dati di vigilanza e facilitare l’uso di strumenti di gestione della liquidità nell’UE.

Con riferimento, invece, alla direttiva 2009/65/CE, la nuova direttiva intende adottare un trattamento equo dei soggetti che esercitano le funzioni di custodia, segnalazioni coerenti a fini di vigilanza e un approccio armonizzato all’uso degli strumenti di gestione della liquidità. Pertanto, verranno modificate le disposizioni relative alla delega, alla custodia delle attività, alle segnalazioni a fini di vigilanza e alla gestione del rischio di liquidità.

Tra le altre cose, al fine di rafforzare la certezza del diritto per i GEFIA e le società di gestione di OICVM in merito ai servizi che questi possono prestare a terzi, la nuova direttiva chiarisce   che tali soggetti sono autorizzati a esercitare, a favore di terzi, le stesse funzioni e attività (es. servizi informatici per la gestione del portafoglio e la gestione del rischio) che già esercitano in relazione ai FIA e agli OICVM gestiti, purché potenziali conflitti di interessi siano gestiti in maniera adeguata.

Si attende la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, la quale entrerà in vigore decorsi 20 giorni dalla pubblicazione.