Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (documento integrale).

Il suddetto decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente  privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In particolare, per violazione si intende un comportamento, atto od omissione che lede l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono, tra gli altri, in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti e in illeciti che rientrano  nell’ambito  di  applicazione della normativa indicata all’allegato al decreto.

Come anzidetto, il decreto si applica anche ai soggetti del settore privato. In particolare ai soggetti che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a  tempo indeterminato o determinato, nonché, a prescindere da tale media di lavoratori, ai soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato al decreto (es. settore bancario e dell’investimento) oppure nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 e adottano i Modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOG).

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione soggettivo, la tutela contro gli atti di ritorsione copre tutti i soggetti collegati all’organizzazione, es. lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, o al soggetto segnalante, es. persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo di quest’ultimo a lui legate da uno  stabile legame affettivo o di parentela.

I canali di segnalazione interna rimangono quelli previsti dai MOG, mentre i canali di segnalazione esterna sono gestiti dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

In tema di riservatezza, viene specificato che l’identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità non possono essere rivelate,  senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a   dare seguito alle segnalazioni.

Con riferimento al divieto di ritorsioni (es. licenziamento, retrocessione), si evidenzia che nell’ambito di procedimenti aventi   ad oggetto l’accertamento dei comportamenti ritorsivi, l’onere di provare che gli stessi siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

Infine, i soggetti del settore privato prevedono nel sistema disciplinare adottato ex D. Lgs. n.  231/2001 sanzioni nei confronti dei responsabili di illeciti (es. ritorsioni, ostacolo alla segnalazione, violazione riservatezza).