In data 17 febbraio 2022 Consob ha avviato una pubblica consultazione (documento integrale) sulle proposte di modifica al Regolamento n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari), ai fini dell’adeguamento alla direttiva (UE) 2021/338 che, nell’ambito del Capital Markets Recovery Package, agli atti delegati di implementazione delle normative MiFID II, UCITS e IDD in tema di finanza sostenibile e alla direttiva (UE) 2019/2034 (IFD) che modifica MiFID II per quanto concerne la prestazione dei servizi di investimento da parte delle imprese non UE su esclusiva iniziativa dei clienti.

Tra le modifiche si evidenziano quelle alla disciplina sulla trasparenza dei costi e degli oneri al fine di dare attuazione alle modalità di adempimento degli obblighi concernenti l’informativa ex ante qualora le operazioni di investimento vengano effettuate attraverso mezzi di comunicazione a distanza. Inoltre, viene introdotta una nuova disposizione ai sensi della quale devono essere esentati dalla disclosure in materia di costi e oneri, sia ex ante che ex post, i clienti professionali, ad eccezione di coloro in favore dei quali sono prestati i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.

Altre modifiche riguardano le disposizioni concernenti le valutazioni di adeguatezza connesse alla prestazione dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli che hanno innalzato a rango primario l’obbligo degli intermediari di procedere all’analisi costi-benefici delle operazioni di switch e il conseguente dovere di dovere di informare la clientela circa gli esiti di tale analisi.

Con riferimento invece alla disciplina sui rendiconti, viene escluso l’obbligo per gli intermediari di fornire ai clienti professionali la reportistica sulle operazioni e sui servizi prestati, a meno che i clienti non chiedano di continuare a riceverla.

Per quanto riguarda le modifiche regolamentari in materia di finanza sostenibile, si ricorda che in data 2 agosto 2021 erano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’UE sei atti delegati con cui sono stati emendati i regolamenti e le direttive di implementazione delle discipline MiFID II, UCITS, AIFMD e IDD, che hanno integrato alcune disposizioni, tra cui, quelle in tema di target market/product governance, conflitti di interesse e la valutazione dell’adeguatezza degli investimenti.

Ulteriori proposte di modifica riguardano  il recepimento del nuovo art. 42, MiFID II, come modificato da IFD, relativo alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento a seguito dell’iniziativa esclusiva dei clienti (c.d. reverse solicitation). In particolare, l’art. 25 Regolamento Intermediari è stato emendato al fine di precisare che ogni tipo di sollecitazione ai clienti al dettaglio/professionali su richiesta da parte delle imprese non UE diverse dalle banche, anche se svolta da terzi per conto delle stesse, esclude che la prestazione dei servizi di investimento possa ritenersi conclusa su iniziativa esclusiva dei clienti, comportando l’applicazione della pertinente disciplina dettata da MiFID II/MiFIR.

Infine, viene modificata anche la disciplina sui requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale per quanto riguarda gli obblighi di tenuta della documentazione comprovante i requisiti stessi, il cui termine quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto dell’intermediario con il membro del personale.

La consultazione terminerà in data 19 marzo 2022.