In data 5 novembre 2020 ESMA ha pubblicato la traduzione in italiano degli Orientamenti in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA, i quali si riferiscono alle commissioni di performance applicate dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui alla Direttiva 2009/65/CE,) e dai gestori di alcune tipologie di fondi di investimento alternativi (FIA) di cui alla Direttiva 2011/61/UE commercializzati presso gli investitori al dettaglio (documento integrale).

Gli Orientamenti si riferiscono alle commissioni di performance applicate dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui alla Direttiva 2009/65/CE e dai gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), di cui alla Direttiva 2011/61/UE, per i quali gli Stati membri hanno consentito la commercializzazione presso gli investitori al dettaglio nel loro territorio quote o azioni.

Gli stessi non si applicano invece ai FIA di tipo chiuso ed ai FIA di tipo aperto che sono EuVeca (o altri tipi di fondi per il venture capital), EuSEF, fondi di investimento in capitali privati («private equity fund») o fondi immobiliari.

 

Gli orientamenti riguardano:

– il metodo di calcolo della commissione di performance;

– la coerenza tra il modello di commissione di performance e gli obiettivi, la strategia e la politica di investimento del fondo;

– la frequenza di cristallizzazione della commissione di performance;

– il recupero delle performance negative (perdite);

– la divulgazione del modello di commissione di performance.

Con particolare riferimento al metodo di calcolo di una commissione di performance, gli Orientamenti indicano gli elementi minimi che questo deve includere, tra cui, l’indicatore di riferimento utilizzato per misurare la performance relativa del fondo, il periodo di riferimento e la frequenza di calcolo della performance.

Inoltre, il calcolo non deve includere gli aumenti artificiali derivanti da nuove sottoscrizioni in quanto le commissioni devono essere sempre proporzionate all’effettiva performance degli investimenti del fondo.

A tal fine deve essere attuato un processo di revisione periodica volto ad assicurare e a dimostrare che il modello sia coerente con gli obiettivi, la strategia e la politica di investimento del fondo.

Inoltre una commissione di performance potrebbe essere esigibile anche nel caso in cui il fondo abbia registrato una performance negativa, ma comunque superiore a quella del parametro di riferimento, a condizione che si metta in evidenza un avvertimento all’investitore. Di norma, infatti, tale commissione dovrebbe essere esigibile solo nei casi in cui siano state maturate performance positive durante il periodo di riferimento.

I gestori di qualsiasi nuovo fondo con una commissione di performance creato dopo il 5 gennaio 2021, o di qualsiasi fondo esistente prima di tale data che introduca una commissione di performance per la prima volta dopo tale data, devono conformarsi immediatamente agli Orientamenti. Diversamente, i gestori di fondi con una commissione di performance esistente prima del 5 gennaio 2021 devono applicarli in relazione a tali fondi entro l’inizio dell’esercizio finanziario che segue di sei mesi tale data