Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha posto in pubblica consultazione lo schema di Decreto ministeriale in materia di “Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini” (documento integrale).

In particolare, il decreto è volto a dare attuazione alla Direttiva UE 2018/843, la c.d. “V Direttiva Antiriciclaggio”, che modifica la Direttiva UE 2015/849, la c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, e delle sue successive modifiche.

Nello schema del decreto posto in consultazione dal MEF viene ripresa la definizione di titolare effettivo presente nel D. Lgs. 231/07, ossia “la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale e’ realizzata un’operazione o un’attività, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al decreto in oggetto”.

Il Decreto ministeriale prevede che gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica acquisiscano i dati e le informazioni inerenti alla propria titolarità effettiva e li comunichino all’ufficio del registro imprese entro il 15 marzo del 2021 tramite la comunicazione unica d’impresa, ai fini della iscrizione e conservazione nella sezione del registro. Le imprese di costituzione successiva a tale data devono provvedere alla suddetta comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione. Eventuali variazioni dei dati o delle informazioni relativi alla propria titolarità effettiva inoltre devono essere comunicati con le medesime modalità entro 30 giorni dal compimento dell’atto che ha causato la variazione.

I soggetti obbligati sono tenuti a riferire in modo tempestivo al gestore, ossia a Infocamere, il quale gestisce per conto delle Camere di commercio il sistema informativo nazionale, le possibili difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ricavate dalla consultazione del registro e quelle ottenute in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Decreto antiriciclaggio. In tal modo il gestore può implementare sistemi di allerta utili per la ricognizione da parte dell’autorità della qualità e della veridicità dei dati relativi alla titolarità effettiva presenti nella sezione e nella sezione speciale.

Infine è prevista anche la segnalazione dei controinteressati all’accesso, ossia dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini che siano incapaci o minori di età. Sono compresi anche i titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini per i quali, dall’accesso all’informazione sulla titolarità effettiva, effettuato dai soggetti che sono legittimati all’accesso alla sezione del registro delle imprese e alla sezione speciale, derivi un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, valutabile secondo un approccio caso per caso e previa accurata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

La consultazione avrà termine il 28 febbraio 2020.