Nel caso dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo Banca d’Italia e Consob hanno pubblicato, rispettivamente, una comunicazione sulla preparazione degli intermediari finanziari e degli altri soggetti interessati in data 15 ottobre 2019 (documento integrale) e un richiamo di attenzione sugli adempimenti per gli intermediari che prestano servizi di investimento in data 17 ottobre 2019 (documento integrale).

In particolare, gli adempimenti prescritti dal decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019, convertito, con modificazioni, con legge n. 41 del 20 maggio 2019, recante la disciplina transitoria applicabile in Italia in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea in assenza di accordo. Secondo il D.L., gli intermediari che prestano servizi di investimento possono usufruire del regime transitorio, continuando a svolgere in Italia i medesimi servizi, previa notifica alle Autorità competenti, mentre l’operatività oltre il periodo transitorio è invece subordinata alla presentazione di un’apposita istanza di autorizzazione entro sei mesi dalla data di recesso.

Nel richiamo di attenzione Consob ricorda agli intermediari di essere l’Autorità deputata a ricevere le seguenti comunicazioni: i) le notifiche dell’intenzione di continuare a operare nel periodo transitorio da parte delle imprese di investimento britanniche; ii) le istanze di autorizzazione a operare nel periodo successivo da parte delle imprese UK divenute extra-UE, ovvero di SIM all’uopo costituite e iii) le notifiche da parte delle imprese di investimento italiane (SIM) che intendano operare nel Regno Unito durante il periodo transitorio, nonché le istanze previste per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività in un paese terzo ai fini dell’operatività oltre il periodo transitorio.

Inoltre, l’Autorità sottolinea come, in assenza delle prescritte notifiche, le quali devono essere trasmesse entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, le imprese di investimento del Regno Unito non potranno continuare a prestare i servizi e le attività di investimento in Italia dopo la data di recesso.

Infine, Consob riepiloga, in una tabella allegata al presente richiamo di attenzione, gli adempimenti cui sono tenute le imprese di investimento britanniche, dettagliati nelle Comunicazioni Consob n. 8 del 29 marzo 2019 e n. 10 del 1° agosto 2019.

Banca d’Italia, invece, con la propria comunicazione intende aderire all’orientamento dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) del 8 ottobre (documento integrale) sull’importanza per gli intermediari di essere in grado di gestire autonomamente i propri rischi e di rispettare le disposizioni del GDPR in materia di protezione dei dati personali, nonché di un’efficace informativa alla clientela.

Ed è proprio in merito agli obblighi di comunicazione alla clientela previsti dal D.L. n. 22/2019 che l’Autorità italiana intende richiamare l’attenzione degli intermediari britannici che offrono servizi in Italia. In particolare, si segnala la comunicazione a cui sono tenute le banche nei confronti dei depositanti sul regime di protezione dei risparmi tramite l’adesione a un sistema di garanzia dei depositi italiano o la copertura da parte del sistema di garanzia britannico.

Infine, Banca d’Italia informa che nel mese di agosto ha firmato con le autorità di vigilanza britanniche un Memorandum of Understanding, operativo in caso di no-deal, ed una side letter, al fine di soddisfare una delle condizioni previste dalla normativa nazionale per il rilascio dell’autorizzazione agli intermediari italiani e alle società di gestione dei mercati a operare nel Regno Unito e viceversa.