In data 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” (documento integrale).

La pubblica consultazione sul suddetto documento era stata aperta il 13 aprile 2018 e si è conclusa in data 12 giugno 2018.

In particolare, le Disposizioni attuano le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela ex D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017, e gli Orientamenti congiunti dell’ESAs emanati il 26 giugno 2017  sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

Tra le novità principali si segnala, in materia di cartolarizzazione dei crediti,  che è attribuito ai servicer—banche e gli intermediari finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento— il compito di assicurare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio, inclusi quelli di monitoraggio sulle singole posizioni debitorie e sui flussi di cassa, in quanto gli SPV non rientrano nel novero dei soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Pertanto, i servicer sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica nei confronti sia dei debitori ceduti alla SPV sia dei sottoscrittori dei titoli emessi dalla stessa, ferma restando la possibilità di delegare tale attività a un sub/special servicer.

Per quanto riguarda, invece, i rapporti continuativi, Banca d’Italia ha chiarito che rientrano in tale definizione le operazioni di sottoscrizione di parti di OICR effettuate per il tramite di un intermediario collocatore e, di converso, ha confermato che, laddove la classificazione a sofferenza di un cliente si accompagni alla risoluzione del contratto di finanziamento, viene meno l’originario rapporto continuativo. In questa ultima ipotesi, pertanto, i crediti vantati dagli intermediari tornano ad acquisire rilievo ai fini antiriciclaggio solo qualora il debitore li estingua con pagamenti qualificabili come “operazioni occasionali”.

Una novità rilevante riguarda poi i criteri generali di valutazione del rischio concernenti il rapporto o l’operazione con particolare riferimento all’obbligo di tenere conto della capacità reddituale del titolare effettivo per valutare la ragionevolezza del rapporto o dell’operazione. Le nuove Disposizioni infatti prevedono che i destinatari devono valutare la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell’operazione in relazione all’attività svolta e al complessivo profilo economico non solo del cliente, ma anche del titolare effettivo, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili (es., la capacità reddituale e patrimoniale) e della natura e dello scopo del rapporto. Secondo l’Autorità di vigilanza italiana, è necessario tenere conto anche del profilo reddituale e patrimoniale del titolare effettivo ai fini della complessiva profilatura della clientela, come previsto  dagli Orientamenti congiunti.

Infine, si segnala che in relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle nuove Disposizioni, ossia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per i quali  erano stabilite forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, i soggetti obbligati devono raccogliere al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti.