In data 5 ottobre 2018, Consob ha pubblicato le Q&A in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari che forniscono informazioni o consulenza alla clientela in materia di investimenti in strumenti finanziari (articoli da 78 a 82 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018) al fine di fornire alcuni chiarimenti applicativi (documento integrale).

Le Q&A afferiscono all’ambito di applicazione (art. 78); ai requisiti di conoscenza e competenza (art. 79 e 80); ai requisiti del supervisore (art. 81); agli altri requisiti per gli intermediari (art. 81) e alle modalità di aggiornamento professionale del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (artt. 81 e 156).

Con particolare riferimento alle 30 ore di formazione annue è stato precisato quanto segue.

La durata giornaliera minima (3 ore) e massima (8 ore) dei corsi di formazione si riferisce sia alla formazione svolta in aula sia a quella svolta a distanza.

La specifica formazione richiesta in caso di cambiamenti e modifiche del ruolo del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti o dei modelli di servizio o della normativa di riferimento (art. 81, co. 1, lett. i) oppure in occasione dell’offerta di nuovi prodotti di investimento (art. 81, co. 1, lett. l) rientra nell’ambito del “percorso continuo di formazione” previsto dall’art. 81, co. 1, lett. h). Di conseguenza, nel caso in cui si verifichino le suddette ipotesi, tali ore possono rientrare nel computo delle 30 ore annue dell’impegno formativo generale. In ogni caso, resta ferma in capo all’intermediario la responsabilità di assicurare che la formazione annuale copra tutte le esigenze formative del personale.

In merito a quest’ultimo punto, viene specificato che, ai fini del raggiungimento delle 30 ore di formazione annuale, sarà possibile computare le ore di formazione relative alla normativa antiriciclaggio, qualora l’esito dell’assessment annuale delle esigenze di sviluppo abbia ravvisato un’esigenza di formazione del proprio personale in tale materia. Si segnala, inoltre, che la formazione professionale acquisita in materia antiriciclaggio è utile a dimezzare il requisito dell’esperienza professionale, ai sensi dell’art. 79, co. 4 e 80, co. 3, purché risulti pertinente rispetto alle materie individuate dai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell’Esma sulla valutazione delle conoscenze e competenze (AESFEM/2015/1886).

L’erogazione di un percorso continuo di formazione o sviluppo o di una specifica formazione del personale, potrà essere effettuata direttamente dall’intermediario o avvalendosi di un soggetto esterno, anche diverso da quelli “tipizzati” di cui all’art. 79, co. 10 (es. una SGR non appartenente al medesimo gruppo dell’intermediario), purché tale soggetto abbia un’esperienza formativa comprovata e pertinente. Nella diversa ipotesi di offerta di nuovi prodotti, invece, è consentito espressamente che la specifica formazione richiesta possa essere svolta, oltre che dall’intermediario, anche dagli intermediari produttori ovvero dai gestori.

Infine, con riferimento alla formazione dei  consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, essi sono obbligati partecipare a corsi di aggiornamento professionale ai sensi dell’art. 156, pena la sospensione dall’attività, qualora l’intermediario mandante non provveda ad erogare l’aggiornamento professionale secondo le modalità ed i criteri di cui all’art. 81.