In data 30 marzo 2018 Banca d\’Italia ha pubblicato gli “Orientamenti di vigilanza sui prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” il cui scopo è quello di contrastare condotte improprie e promuovere l’adozione di comportamenti corretti assicurando una maggiore tutela alla clientela e mitigando i rischi operativi, reputazionali e legali per gli intermediari(documento integrale).

Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS) costituiscono una forma specifica di credito ai consumatori erogata da banche e società finanziarie, alla quale possono accedere lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, e pensionati. In particolare, i suddetti Orientamenti forniscono precisazioni applicative dei principi contenuti nella normativa, nonché indicazioni sui comportamenti e le prassi che l’Autorità di Vigilanza considera conformi alle norme.

Il documento è articolato in 9 sezioni, di cui 3 focalizzate sulla rete distributiva (doveri dei distributori, trasparenza del costo della rete, responsabilità delle banche e degli intermediari finanziari, remunerazione) e le restanti 6 relative alla valutazione del merito di credito e rischio di sovraindebitamento, al prefinanziamento e altre condotte poste in essere prima di accordare il finanziamento, ai costi della CQS, alle polizze assicurative, alle comunicazioni alla clientela ed alla cessione di rapporti.

In particolare, tra le buone prassi indicate da Banca d’Italia vi sono: i) l’effettuazione della valutazione del merito di credito del cliente sulla base di informazioni adeguate tenuto conto anche della condizione dell’intero nucleo familiare al fine di valutare l’affidabilità del debitore e la sostenibilità del debito; ii) la comunicazione al cliente del momento a partire dal quale è possibile rinnovare l’operazione di cessione; iii) la non richiesta di forme di indennizzo ex art. 125-sexies TUB in caso di estinzione anticipata dei contratti, almeno nei casi in cui a seguito dell\’estinzione si accenda un nuovo finanziamento CQS con lo stesso operatore; iv) la non applicazione di interessi di mora o altri oneri in caso di ritardi o mancati pagamenti imputabili al datore di lavoro o all\’eventuale soggetto terzo incaricato del riversamento; v) il ricorso a modalità di scambio dei flussi informativi tra le parti che prevedano un ampio ricorso all\’ informatizzazione e alla dematerializzazione; vi) la valutazione periodica da parte degli enti finanziatori delle convenzioni stipulate con le imprese di assicurazione; vii) la verifica della sussistenza di eventuali deleghe e dell\’identità del delegato, anche attraverso contatti diretti con il cliente; viii) la comunicazione alla clientela  nell’ambito di una cessione di quanto può avere riflessi su di essa; ix) l’effettuazione da parte del cessionario di una valutazione sulla qualità delle relazioni con la clientela del cedente; x) la previsione di un sistema di controlli sull’operato del cedente qualora rimangano in capo ad esso funzioni di gestione dei crediti; xi) lo svolgimento di verifiche di audit periodiche sulla rete distributiva, nonché di indagini telefoniche (o questionari) per verificare il grado di soddisfazione dei clienti, la correttezza e la professionalità della rete e l\’aderenza delle condotte al quadro normativa; xii) l’utilizzo di indicatori per valutare la qualità della rete e la riduzione della remunerazione in caso di indicatori negativi della condotta,

Infine, si segnala che in allegato agli Orientamenti è fornito un “Esempio rappresentativo importi da restituire per estinzione anticipata del finanziamento”.