Lo scorso 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD 2—Payment Services Directive) e di adeguamento regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (IFR—Interchange Fees Regulation), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 del 13 gennaio 2018 (di seguito il “Decreto”) (documento integrale) .

In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 3 del Decreto, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (IMEL) autorizzati a operare alla data di entrata in vigore dello stesso possono continuare a esercitare le attività cui si riferisce l’autorizzazione fino al 13 luglio 2018.

I soggetti che intendano continuare ad esercitare le stesse attività successivamente a tale data devono rispettare i requisiti previsti dagli articoli 114-quinquies e 114-novies del Testo Unico Bancario (TUB) e trasmettere la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca d’Italia entro il 13 aprile 2018.

Fin qui nulla quaestio, se non fosse che i citati articoli del TUB fanno riferimento al processo che, rispettivamente, gli IMEL e gli istituti di pagamento devono seguire per ottenere l’autorizzazione ad operare da parte della Banca d’Italia.

Un’interpretazione letterale dell’art. 5, co. 3, del Decreto, pertanto, farebbe propendere per una sorta di reiterazione della richiesta di autorizzazione e di riconferma di dati e informazioni già comunicati al momento di presentazione dell’istanza.

Alla luce del dubbio sorto sulla duplicazione di informazioni e di attività, prima dello scadere del termine di presentazione della documentazione attestante il rispetto dei requisiti, sarà pubblicata la modulistica esplicativa e necessaria con l’indicazione dei dati e della informazioni da fornire alla Banca d’Italia al fine di permettere ai soggetti interessati di adempiere in tempo utile a tale richiesta e continuare ad operare anche oltre il 13 luglio 2018.

Infine, in attesa della documentazione chiarificativa, si ricorda che, qualora sia riscontrato il mancato rispetto dei predetti requisiti, l’Autorità di Vigilanza potrà avviare entro il 13 luglio 2018 un procedimento di revoca dell’autorizzazione oppure richiedere l’adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi.