Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276 del 26 ottobre 2017 sono stati pubblicati il Regolamento Delegato (UE) 2017/1943, che integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II), per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l\’autorizzazione delle imprese di investimento (documento integrale) e il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse (documento integrale).

Riveste particolare importanza l’allegato I al Regolamento di esecuzione “Modulo di domanda di autorizzazione in qualità di impresa di investimento”.

Ai sensi, dell’art. 2 del Regolamento di esecuzione, un soggetto che richiede l\’autorizzazione in qualità di impresa di investimento presenta domanda all\’autorità competente compilando il modello di cui all\’allegato I, nel quale dovranno essere indicate le informazioni sull’impresa richiedente, sul capitale, sugli azionisti, sull’organo di gestione e sulle persone che dirigono l’attività, sull’organizzazione, nonché le informazioni finanziarie, il cui dettaglio è indicato mediante rinvio agli artt. da 1 a 6 del Regolamento Delegato.

Particolare attenzione è posta all’organo di gestione e alle persone che dirigono l\’attività, infatti, l’art. 4 del Regolamento Delegato, elenca le informazioni da comunicare all’autorità relative a tali soggetti, tra cui, le informazioni sull’istruzione e sull\’esperienza professionale (con la specifica dell’elenco delle referenze con i recapiti e le lettere di raccomandazione);  sui precedenti penali o indagini o procedimenti penali, civili e amministrativi rilevanti; sul licenziamento da una posizione lavorativa; sull’allontanamento da una posizione di fiducia; sulla descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti familiari con membri dell\’organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie e azionisti; sul tempo minimo che la persona dedicherà all\’esercizio delle funzioni presso l\’impresa (in termini sia  annuali che mensili), sulle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione e alla formazione dei membri, sugli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti dalla persona in questione.

I presenti regolamenti entrano in vigore il 15 novembre 2017 e si applicano a decorrere dal 3 gennaio 2018.