Il 5 luglio 2016 la Commissione Europea ha adottato una proposta di modifica (documento integrale) della IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849) al fine di rafforzare ulteriormente le norme dell’UE in materia di antiriciclaggio, per contrastare i nuovi mezzi di finanziamento del terrorismo, aumentare la trasparenza per combattere il riciclaggio di denaro e rafforzare la lotta contro l’elusione fiscale.

Per aumentare la trasparenza, la Commissione intende garantire il totale accesso al pubblico dei registri dei titolari effettivi, tramite una modifica alla Direttiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. In particolare un nuovo articolo prevede che gli Stati Membri dovranno adottare le misure per assicurare l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi da parte delle società, delle altre entità giuridiche e dei trust connessi ad imprese, in conformità degli artt. 30 e 31 della IV Direttiva Antiriciclaggio. Si precisa che le informazioni su tutti gli altri trust   saranno messe a disposizione solamente alle parti che possono dimostrare di avere un interesse legittimo.

Le informazioni avranno, quindi, ad oggetto il nome, la data di nascita e la residenza del titolare effettivo e saranno custodite in un registro centrale nazionale. Nei registri figureranno i titolari effettivi che detengono azioni/quote per una percentuale superiore al 25%. Inoltre si intende abbassare tale soglia al 10% per quelle società che sulla base di determinate caratteristiche presentano un maggior rischio di essere utilizzate per il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale.

Al fine di agevolare la cooperazione tra gli Stati Membri viene, infine, proposta la interconnessione diretta dei suddetti registri.

Per contrastare i nuovi mezzi di finanziamento ed evitare che le valute virtuali siano usate impropriamente per riciclare denaro e finanziare il terrorismo, la Commissione prevede di includere nell\’ambito di applicazione della IV Direttiva antiriciclaggio piattaforme di scambio di valute virtuali e prestatori di servizi di portafoglio digitale, i quali dovranno, quindi, applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela al cambio di valute virtuali in valute reali, con lo scopo di porre fine all’anonimato associato a questi scambi.

Inoltre viene proposto di ridurre al minimo i pagamenti anonimi mediante carte prepagate abbassando le soglie per l\’identificazione da 250 euro a 150 euro e ampliando gli obblighi di verifica dei clienti. La Commissione ha precisato che in questo contesto si è tenuto conto della proporzionalità, soprattutto per quanto riguarda l’uso di queste carte da parte di cittadini finanziariamente vulnerabili.

Si rileva, infine, che come previsto dalla IV direttiva antiriciclaggio, la Commissione propone di armonizzare l’elenco dei controlli applicabili ai paesi che presentano carenze nei regimi nazionali di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Sui flussi finanziari provenienti da questi paesi le banche dovranno effettuare controlli supplementari (“misure di adeguata verifica rafforzata”), tramite la raccolta di ulteriori informazioni riguardanti ad esempio il cliente, la natura e lo scopo del rapporto, l’origine dei fondi e del patrimonio del cliente, le ragioni della transazione. L’elenco dei paesi ad alto rischio, che riprende quello del GAFI, è stato pubblicato il 14 luglio 2016 (documento integrale).