Altra tegola sulla testa dei Compliance Officer delle SIM.

La CONSOB infatti è tornata alla carica ed ha sanzionato, tra gli altri, anche i responsabili della Funzione di conformità alle norme, per aver disatteso gli obblighi connessi alla loro funzione.

I comportamenti rilevati dalla CONSOB sono tutti connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili a titolo di colpa.

L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda la pubblicazione sul Bollettino Quindicinale CONSOB del maggio 2016 della delibera n.19528 del 2 marzo 2016 (documento integrale) con cui si sono sanzionati gli esponenti aziendali dell’intermediario, ivi compreso il responsabile della funzione compliance, per la violazione delle norme che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee a garantire l’efficiente, corretto e trasparente svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, e di formalizzare le medesime procedure in modo adeguato e ordinato, con riguardo all’operatività svolta, con particolare riferimento al processo di profilatura della clientela ed alle procedure operativa di svolgimento dell’attività di advisory

Altro caso recente riguarda la pubblicazione in data 18 maggio 2016 sul Bollettino Quindicinale CONSOB della delibera n.19376 del 23 settembre 2015 (documento integrale), con cui vengono sanzionati gli esponenti aziendali dell’intermediario per 1) la mancata informativa alla clientela riguardo alla situazione di conflitto di interessi; 2) aver comunicato alla CONSOB informazioni non veritiere in riscontro a specifiche richieste della stessa Autorità formulate.

Oltre ai consiglieri e ai sindaci dell’intermediario la CONSOB ha sanzionato anche il responsabile della Funzione Compliance “per aver fornito agli esponenti aziendali indicazioni non corrette riguardo la rispondenza della informativa precontrattuale resa alla clientela ai requisiti previsti dalla normativa vigente”.

La CONSOB già in passato era intervenuta per richiamare il rispetto degli obblighi di gestione dei conflitti di interesse, muovendo un rimprovero al responsabile della Funzione Compliance, che aveva disatteso l’obbligo di controllare e valutare costantemente l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure (cfr. delibera n.18744 documento integrale).

I suddetti procedimenti sanzionatori CONSOB si basano sul previgente sistema sanzionatorio in vigore al momento della commissione degli illeciti amministrativi, che prevedeva l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria direttamente in capo all’esponente aziendale e al responsabile delle funzioni aziendali (es. Responsabile Compliance) responsabile dei comportamenti illeciti.

Con l’entrata in vigore della CRDIV e la conseguente modifica del TUF il sistema sanzionatorio è stato soggetto ad una profonda rivisitazione, che in particolare ha comportato la responsabilità diretta dell’ente, al posto di quella delle persone fisiche, fuori dal caso di comportamenti dolosi.

Sul punto si ricorda che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 71 ha ulteriormente modificato il TUF anche nei profili sanzionatori,  prevedendo tra l’altro: 1) una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero al 10% del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro; 2) estendendo le sanzioni alle SGR e ai depositari in caso di violazione dei regolamenti comunitari (n.231/2013; n.438/2016).