In data 20 giugno 2019 Consob ha introdotto con le delibere nn. 20975 e 20976 misure di intervento a tutela degli investitori al dettaglio in relazione, rispettivamente, all’offerta di opzioni binarie e di contratti per differenza (CFD).

Provvedimenti analoghi erano stati adottati in passato in via temporanea dall’ESMA e, nel frattempo, l’applicazione delle disposizioni introdotte dalla MiFID II e MiFIR hanno contribuito a rafforzare la disciplina in materia di protezione degli investitori.

Nonostante ciò l’Autorità italiana ha ritenuto di intervenire in via permanente con le suddette misure d’intervento, fino alla loro eventuale revoca, non ritenendo sufficienti i recenti miglioramenti apportati alla normativa di riferimento.

In particolare, Consob, pur riconoscendo l’importanza delle novità introdotte dalla MiFID II, quali il rafforzamento dei requisiti di comunicazione dei costi e degli oneri, nonché dei requisiti di adeguatezza tramite la previsione di una specifica relazione da fornire al cliente, le considera non pertinenti con la vendita di opzioni binarie e contratti per differenza in quanto spesso limitate alla sola prestazione di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafoglio.

In particolare, la delibera n. 20975 vieta la commercializzazione, la distribuzione o la vendita in Italia o dall’Italia di opzioni binarie ai clienti al dettaglio (documento integrale).

Tale divieto non trova però applicazione in riferimento a un’opzione binaria:

  • il cui importo più basso tra i due fissi prestabiliti è almeno pari al pagamento totale effettuato da un cliente al dettaglio per l’opzione binaria, compresi commissioni, onorari delle operazioni e altre spese correlate;
  • che soddisfa determinate condizioni, quali un termine di almeno 90 giorni di calendario intercorrente tra l’emissione e la scadenza; una pubblicazione di un prospetto redatto e approvato in osservanza della direttiva 2003/71/CE (ovvero, in prospettiva, del Regolamento UE 2017/1129) e la non esposizione del fornitore al rischio di mercato durante il suo termine, nonché il non ottenimento di profitti e la non sopportazione di perdite derivanti dall’opzione binaria in questione da parte del fornitore o una qualsiasi entità del suo gruppo.

La seconda delibera n. 20976, invece, limita la commercializzazione, distribuzione o vendita in Italia o dall’Italia ai clienti al dettaglio di contratti per differenza (documento integrale).

In particolare, la delibera individua le seguenti misure:

  • protezione tramite margine iniziale;
  • protezione di chiusura automatica al raggiungimento del margine;
  • protezione da saldo negativo;
  • fornitura di avvertenze sui rischi standardizzate e specifiche;
  • proibizione di benefici monetari e non.

Tali misure d’intervento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e trovano applicazione,  fino all’eventuale revoca, dal 2 luglio 2019 per le opzioni binarie e dal 1° agosto 2019 per i contratti per differenza.