In data 27 maggio 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione le disposizioni integrative e correttive da apportare al Decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) (documento integrale).

Tale facoltà è esercitabile entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento, pertanto, a partire dal 28 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 129/2017) fino a fine agosto 2019.

Le disposizioni sono state formulate dal MEF di concerto con le Autorità di vigilanza, in seguito alle criticità segnalate da queste ultime, e confluiranno in un decreto integrativo e correttivo che, in particolare, apporterà modifiche al Decreto legislativo 58/1998 (TUF).

Tra le novità principali si segnala  la modifica al comma 1 dell’art. 31 TUF in relazione all’applicazione della disciplina sull’offerta fuori sede anche in ipotesi di prestazione dei servizi di investimento in regime di libera prestazione.

In particolare, è venuto meno il generico riferimento ai “soggetti abilitati”, termine sostituito da una puntuale individuazione degli intermediari tenuti ad avvalersi dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede per lo svolgimento di tale attività in Italia, ossia SIM, banche italiane, imprese di investimento e banche UE, imprese di paesi terzi, SGR, società di gestione UE, Sicav, Sicaf, GEFIA UE e non UE e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

La modifica, spiega il MEF, ha l’obiettivo di eliminare la disparità di trattamento tra gli operatori che potrebbero svolgere l’attività di offerta fuori sede solamente nel caso in cui fossero già stabilmente insediati in Italia mediante succursali.

Una seconda novità consiste, poi, nell’introduzione di un nuovo potere di vigilanza attribuito alla Consob in materia di contrasto ai fenomeni abusivi di cui all’art. 7-octies TUF. Il nuovo comma 1-bis consente infatti all’Autorità di chiedere direttamente ai fornitori di connettività alla rete internet (ovvero agli operatori che consentono l’accesso in Italia a internet) la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato, pertanto, senza dover fare affidamento sulla collaborazione spontanea dei provider che ospitano i singoli siti web.

La pubblica consultazione terminerà in data 14 giugno 2019.