In data 20 aprile 2018 Consob ha emanato la comunicazione avente ad oggetto le modalità di trasmissione, da effettuarsi alla stessa Autorità, delle dichiarazioni non finanziarie (documento integrale) previste dal d.lgs. n°254 del 30 dicembre 2016, da parte dei soggetti non quotati né diffusi e ha fornito alcune precisazioni in merito agli obblighi di trasmissione delle dichiarazioni non finanziarie degli emittenti quotati e degli emittenti diffusi.

Il regolamento di attuazione del suddetto decreto, adottato dalla Consob con delibera n°20267 del 18 gennaio 2018 (documento integrale), prevede infatti (art. 3, comma 1) che la Consob indichi sul proprio sito internet le modalità di trasmissione delle dichiarazioni non finanziarie (DNF) da parte dei soggetti obbligati, ovvero dell’avviso di avvenuto deposito delle stesse presso il registro delle imprese.

In particolare la presente comunicazione prevede che:

1) I soggetti non quotati né diffusi di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento comunicano l’avvenuto deposito della DNF presso il registro delle imprese, ovvero trasmettono la stessa, sia nel caso in cui sia contenuta nella relazione sulla gestione, sia che costituisca una relazione distinta, da indirizzi Pec, utilizzando la casella istituzionale di posta elettronica certificata:dnf@pec.consob.it..

2) Per gli emittenti quotati, sia che la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione, sia che costituisca una relazione distinta, le modalità di trasmissione alla Consob sono quelle indicate dall’art. 65-septies del regolamento n°11971 del 1999 (Regolamento Emittenti) il quale prevede che le informazioni trasmesse mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla Consob.

Gli emittenti, inoltre, sono invitati, nel momento in cui effettuano lo stoccaggio, ad attribuire alle informazioni regolamentate rappresentate dalle dichiarazioni non finanziarie contenute in relazioni distinte il codice identificativo 3.1 previsto dall’Allegato, Sezione B, del regolamento delegato (Ue) n°1437/2016: “Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare.” Per le dichiarazioni contenute nella relazione sulla gestione, che costituisce parte integrante della relazione annuale ex articolo 154-ter del Tuf, invece, resterà valido il codice identificativo 1.1. “Relazioni finanziarie annuali e relazioni di revisione annuali.”

3) Per gli emittenti diffusi, sia che la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione, sia che costituisca una relazione distinta, le modalità di pubblicazione della stessa sono indicate nell’articolo 110 del Regolamento Emittenti, il quale prevede la messa a disposizione del pubblico sul proprio sito internet ovvero avvalendosi di un Sistema di diffusione di informazioni regolamentate (SDIR), contestualmente al deposito presso il registro delle imprese.

Pertanto, anche per la trasmissione alla Consob della DNF contenuta in una relazione distinta, possono essere utilizzate le medesime modalità previste dall’articolo 111-ter, ossia la trasmissione tramite il sistema di Teleraccolta. Gli emittenti diffusi sono pertanto invitati a trasmettere i documenti relativi secondo le modalità indicate nel Manuale Utente del Sistema Informativo di Teleraccolta pubblicato sul sito internet della Consob.