Sono state pubblicate in consultazione da Consob le proposte di modifica dei regolamenti concernenti la disciplina degli emittenti (RE) e dei mercati (RM), nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate (RPC), al fine di recepire le modifiche apportate dal regolamento sugli abusi di mercato cd. MAR (Reg. UE n. 596/2014), entrato in vigore lo scorso 3 luglio 2016, ed ai rispettivi atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea. Di seguito si riportano le principali proposte di modifiche ai regolamenti Consob, oggetto di consultazione (Link al documento):

condotta manipolativa del mercato, viene modificato l’art 43 RM per renderlo conforme all’art 12 del MAR (a cui si fa rinvio) e viene abrogato l’Allegato 3 del RM recante gli “Esempi di manipolazione del mercato” in quanto sia gli esempi che gli indicatori di abuso sono definiti nell’art 4 MAR, nell’Allegato 1 del MAR e nell’Allegato 2 del Regolamento delegato (UE) 2016/522. Inoltre non sono più vigenti le comunicazioni Consob del 28 marzo 2006, n. 602705443 (Raccomandazioni e chiarimenti) e del 29 novembre 2005, n. 5078692 (Esempi di manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal CESR).

prassi di mercato ammesse viene modificato l’art 40 RM per renderlo conforme all’art 13 del MAR (a cui si fa rinvio) e sono abrogati gli artt. 41-42 RM non più compatibili.

segnalazione all’autorità competente di ordini e operazioni sospetti (cd. STOR), sono stati abrogati gli artt. 44-50 RM, in quanto la materia è interamente regolata dall’art. 16 MAR e dal Regolamento delegato (UE) 2016/957.

– raccomandazioni di investimento intese come comunicazioni standardizzate indirizzate al pubblico (cd. studi e ricerche), la materia è regolata direttamente dall’art 20 MAR e dal Regolamento delegato (UE) 2016/958, ragion per cui si è reso necessario abrogare gli artt. 69-69-septies RE e modificare gli artt. 69-octies e 69-novies RE.

– registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate (cd. elenchi degli Insider), la materia è interamente regolata dall’art. 18 MAR e dal Regolamento di esecuzione UE 2016/347, per cui sono abrogati gli artt. 152-bis, 152-ter, 152-quater, 152-quinquies RE.

obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, l’applicazione diretta dall’art. 17 MAR, e del Reg. di Esecuzione UE 2016/1055 determina la non applicazione (in parte) dell’art. 114 TUF e l’abrogazione di alcune norme del RE (tra cui: artt. 65-duodecies, 66, 66-bis, 68), il cui contenuto viene trasposto negli artt. 109 e 109-ter RE applicabile solo agli emittenti strumenti diffusi, esclusi dal perimetro del MAR.

– l’acquisto di azioni proprie e le operazioni di stabilizzazione, esenti dai divieti del MAR, sono disciplinati direttamente dall’art. 5 MAR e dal Regolamento delegato UE 2016/1052, per cui sono stati abrogati gli artt. 34-septies, 87, 87-bis e l’Allegato 1L RE, modificati gli artt. 144-bis e 119-bis RE, ed infine introdotti gli artt. 144-X e 144-XX RE

operazioni dei manager sono disciplinate direttamente dall’art. 19 MAR e dai regolamenti di esecuzione UE, che tuttavia non si applicano agli azionisti rilevanti, come invece previsto dal TUF: a tal fine si è proceduto a modificare gli artt. 153-sexies, 152-septies, 152-octies RE.