La IV direttiva Antiriciclaggio (UE) 2015/849 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 giugno 2015 ed è entrata in vigore il 25 giugno 2015. Il termine per il suo recepimento da parte degli stati membri è il 26 giugno 2017. Tuttavia in sede comunitaria si è consolidato un consenso politico per anticipare tale termine, su base volontaria, all’inizio del 2017.

A tale riguardo il Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017 ha approvato in prima lettura lo schema di DLgs. attuativo della IV direttiva Antiriciclaggio (2015/849/UE) (documento integrale).

Sul sito della Camera dei Deputati è stato pubblicato il testo integrale del decreto legislativo presentato dal Governo (documento integrale) nonché la relazione tecnica illustrativa (documento integrale).

Tratto fondamentale della riforma comunitaria è l’ampliamento del principio dell’approccio basta sul rischio (risk based approach), secondo cui i singoli Paesi, le autorità nazionali di controllo e i soggetti obbligati devono identificare, valutare e comprendere i propri specifici rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo del rischio e adottare di conseguenza le opportune contromisure di mitigazione.

Tra le principali novità presenti nello schema di decreto della IV direttiva Antiriciclaggio vi è:

– un nuovo regime degli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica della clientela, in cui si elimina ogni esenzione all’obbligo di procedere ad una adeguata verifica della clientela, viene ampliato il campo di applicazione della adeguata verifica rafforzata in modo da includere espressamente i PEP nazionali.

– l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dovrà essere effettuata anche per le operazioni occasionali che comportano un trasferimento di fondi superiori a mille euro.

– vengono introdotti i registri sulla titolarità effettive di imprese e trust tenuti dalle Camere di commercio, il cui accesso sarà disciplinato da un apposito decreto del MEF.

– gli intermediari, inoltre, dovranno adottare delle procedure per analizzare e valutare su base annuale il rischio AML/CFT in relazione alle caratteristiche del proprio cliente, tenendo conto della natura e della dimensione dell’attività svolta.

Il risk assessment aziendale sarà disciplinato da specifiche istruzioni elaborate dalle Autorità di vigilanza, che forniranno le linee guida metodologiche per l’analisi e la valutazione del rischio.