In data 8 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto di riforma del Testo Unico della Finanza (documento integrale), in cui è previsto l’aggiornamento della disciplina delle SGR sotto-soglia, con la previsione di un regime differenziato rispetto alle SGR ordinarie ossia sopra soglia.

Lo schema del decreto risulta in discussione presso le commissioni riunite (Finanze e Giustizia) di Camera e Senato. Il testo dovrà essere sottoposto all’ordinario iter parlamentare prima dell’entrata in vigore (attesa per marzo 2026). Poi sarà previsto un periodo di 9 mesi durante i quali Banca d’Italia e Consob dovranno adottare la disciplina secondaria, a cui seguiranno ulteriori 12 mesi per l’applicazione da parte delle SGR.

Tra le proposte di modifiche introdotte, lo schema di Decreto prevede una nuova distinzione tra “gestori autorizzati” e “gestori di FIA sotto soglia registrati” introducendo la prima categoria allo scopo di sottoporre i gestori di FIA sotto soglia registrati a regole e controlli meno pervasivi.

La proposta dell’’intervento legislativo mira a:

1) ridurre oneri regolamentari e di vigilanza sui gestori di dimensioni contenute.

2) favorire la costituzione di veicoli di investimento alternativi coerentemente al principio di proporzionalità e alle esperienze normative di altri ordinamenti dell’UE.

La proposta del nuovo regime si applica ai GEFIA (gestori di fondi di investimento alternativi) il cui valore totale delle attività in gestione non supera la soglia di 100 milioni di euro, o 500 milioni di euro se i FIA gestiti non fanno ricorso alla leva e non consentano il rimborso delle quote per almeno i primi cinque anni. I soggetti che rientrano in questi parametri non necessiteranno di una autorizzazione ma di una iscrizione in un registro appositamente istituito dalla Banca d’Italia.

Nel dettaglio le principali novità introdotte dallo schema di decreto:

  1. A) Registrazione

– attribuzione alla Banca d’Italia del compito di istituire il registro dei gestori di FIA sotto soglia registrati.

– adozione da parte di Banca d’Italia di un regolamento per la procedura di iscrizione, della documentazione da trasmettere e del contenuto minimo della relazione organizzativa.

– attribuzione alla Banca d’Italia della vigilanza sulla permanenza dei requisiti di registrazione, sulla valutazione dei rischi sistemici e sulla verifica dei presidi antiriciclaggio.

– attribuzione alla Banca d’Italia del potere di convocare esponenti aziendali, effettuare ispezioni e imporre limiti alla leva finanziaria.

  1. B) Attività

– ammesso lo svolgimento, da parte delle SGR sotto soglia registrate, del servizio di gestione collettiva del risparmio per FIA e attività connesse e strumentali.

– divieto di svolgimento, per le SGR sotto soglia registrate, di attività tipiche di una SGR autorizzata, quali gestione di portafogli individuali, collocamento di quote, gestione di fondi aperti.

Le limitazioni hanno lo scopo di:

1) contenere i rischi sistemici derivanti da una operatività meno regolamentata nel mercato del credito.

2) indirizzare i gestori sotto soglia registrati verso il loro ambito d’elezione, che consiste nel supporto al capitale di rischio delle imprese.