Negli ultimi anni il legislatore, sia nazionale che comunitario, si è rivolto sempre più al mondo delle piccole e medie imprese e delle start up con l’obiettivo di creare nuovi strumenti diretti a facilitare la raccolta di capitali a loro favore. Infatti, nel decreto-legge 30/04/2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2019 (documento integrale), troviamo, all’art. 27, una nuova fattispecie: la c.d. Società di Investimento Semplice (SIS), la quale avrà come oggetto sociale esclusivo “l\’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all’art. 2, par. 1, lett. f) del regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 che si trovino nella fase di sperimentazione, di costruzione e di avvio dell’attività”.

Con riferimento alla natura giuridica, la SIS deve essere costituita in forma di Sicaf, deve avere un patrimonio netto non superiore a 25 milioni di Euro e un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall\’articolo 2327 del codice civile (50 mila Euro), raccolto tramite investitori professionali. Inoltre, gli è precluso il ricorso alla leva finanziaria e quindi la possibilità di acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto.

Per quanto riguarda il sistema di governo e di controllo, deve essere assicurata la sana e prudente gestione della SIS e l’osservanza delle disposizioni loro applicabili ed è, inoltre, previsto che venga stipulata un\’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall\’attività svolta.

I titolari di partecipazioni devono rispettare i soli requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 14 del  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Inoltre, la SIS deve avere sede legale e direzione generale in Italia, sotto la direzione e gestione di soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 5 del TUF. Questo requisito risponde all’obiettivo del legislatore di voler incentivare lo sviluppo e la crescita economica del mercato nazionale.

Nello schema del Decreto Crescita, approvato dal consiglio dei Ministri il 2/04/2019, era prevista l’introduzione della lettera g-bis all’art. 32-quater, comma 2, TUF, rendendo espressamente esclusa la nuova fattispecie alla riserva di attività e al potere di vigilanza delle competenti Autorità. Tuttavia, nel documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale si prevede che alle SIS si applichino le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.

Infine, i soggetti che controllano una SIS o i soggetti da questi direttamente  o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell\’articolo 2359 del codice civile, nonchè i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SIS, possono procedere alla costituzione di più SiS, ma devono comunque rispettare il limite complessivo di 25 milioni di Euro.

Questa previsione è volta a disincentivare l’abuso della fattispecie al fine di usufruire delle norme di maggior favore, aggirando la disciplina che prevede regole più onerose.

Il decreto entra in vigore il 1° maggio 2019.